• Il servizio Pregiudizievoli
permette per ogni nominativo ricercato, di ottenere tutti gli atti
pregiudizievoli di Conservatoria e Tribunale:
1 Ipoteca giudiziale
2 Pignoramento
Immobiliare
3 Fallimento
4 Fallimento
in persona di…
5 Decreto
di Trasferimento
6 Avviso D’Asta
7 Sequestro
Conservativo
8 Sentenza
9 Divisione
Giudiziaria
10 Decreto ammissione concordato preventivo
11 Ipoteca
Legale
12 Citazione
13 Domanda
Giudiziaria
l’Ipoteca
Giudiziale è un’Ipoteca che si iscrive sui beni del debitore ogni volta che è
pubblicata una Sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o
all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da
liquidarsi successivamente e può anche basarsi su un decreto ingiuntivo reso
esecutivo.
Si può iscrivere su qualunque degli immobili
appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla
condanna, a misura che egli li acquista.
In caso di eredità, se l’eredità è accettata con
beneficio d’inventario o se si tratta giacente, non possono essere iscritte
ipoteche giudiziali sui beni ereditati, neppure in base a sentenze pronunziate
anteriormente alla morte del debitore.
Tanto l’Ipoteca giudiziale quanto quella legale dello
Stato si costituiscono per iniziativa, meramente facoltativa, del creditore:
differiscono tra loro per il diverso titolo che legittima l’iniziativa del
creditore.
Il
Pignoramento Immobiliare è un’azione di espropriazione forzata sul patrimonio
immobiliare del debitore e si verifica quando l’obbligato non adempie ai suoi
impegni patrimoniali. Il creditore, quindi, per rientrare in possesso del
denaro prestato, farà eseguire il Pignoramento sui beni del debitore e la
vendita forzata di uno o più dei suoi beni. Col Pignoramento, che è fatto
dall’Ufficiale Giudiziario, i beni ed i loro frutti vengono bloccati: il
debitore non potrà più disporne, gli atti compiuti su di essi non sono
opponibili al creditore precedente, i diritti acquistativi o trascritti
successivamente da terzi non hanno efficacia contro di lui.
Se il fallito possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore fallimentare (colui che si occupa dell’amministrazione del patrimonio fallimentare) notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici perchè sia annotato nei pubblici registri immobiliari presso le conservatorie.
L’imprenditore
spesso si avvale di rappresentanti commerciali. L’institore, particolare tipo
di rappresentante commerciale, è colui che è preposto dal titolare all’esercizio
dell’impresa commerciale. Egli può stare in giudizio in nome del preponente per
le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è
preposto.
Egli può anche alienare o ipotecare beni immobili del
preponente, se a ciò è stato espressamente autorizzato. Per tale motivo il suo
nome comparirà nella notifica dell’estratto della sentenza dichiarativa di
fallimento fatta dal curatore fallimentare alle competenti conservatorie perchè
sia annotato nei pubblici registri immobiliari.
Il
decreto di trasferimento è l’atto mediante il quale, a seguito di una procedura
esecutiva, il Tribunale ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la
trascrizione della proprietà di un bene immobile a favore dell’aggiudicatario
della vendita all’incanto del bene stesso.
E’
la comunicazione della vendita forzata di una totalità di beni di soggetti
falliti. Con il ricavato di tale vendita saranno soddisfatti i creditori.
Il
Sequestro Conservativo è il sequestro di tutti o di alcuni beni del debitore.
Questo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale si attua nel caso in
cui il creditore ha motivo di temere che, prima di ottenere una sentenza che
accerti il suo diritto, il debitore disperda il proprio patrimonio alienando o
consumando i proprio beni. Il giudice, su domanda del creditore, glielo concede
se, dopo una rapidissima indagine, si convince che probabilmente il credito
esiste. I beni sequestrati vengono dati in custodia ad una persona
(sequestratario): fino a quando non si sia concluso il giudizio sull’esistenza
del credito, ogni atto di alienazione dei beni è inefficace nei confronti del
creditore sequestrante. Se poi risulterà che il credito non esisteva, i beni
verranno liberati e il preteso debitore avrà diritto al risarcimento dei danni;
se, invece, si accerta che il credito esisteva ed il debitore è condannato a
pagarlo, il creditore potrà convertire il sequestro in Pignoramento e
soddisfarsi con il ricavato della vendita forzata.
La
Sentenza è il giudizio pronunciato dall’autorità giudiziaria. Si debbono
rendere pubblici per mezzo della trascrizione nei Registri Immobiliari le
sentenze che producano i seguenti effetti:
- trasferimento della proprietà di beni immobili o
costituzione, trasferimento, modifica, estinzione di diritti reali di godimento
su di essi, nonchè locazioni ultranovennali.
- conferimento del godimento di immobili per oltre nove
anni o a tempo indeterminato.
La
divisione giudiziaria è un atto con il quale si chiede davanti al giudice la
divisione di determinati beni. Un caso tipico è rappresentato, nei casi di
successione, dalla richiesta di un erede nei confronti di tutti gli altri.
DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO
PREVENTIVO
L’imprenditore
che si trova in stato di insolvenza, fino a che il suo fallimento non è
dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo se:
1) è iscritto al registro delle imprese da almeno un
biennio o almeno dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore
durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata;
2) nei 5 anni precedenti non è stato dichiarato fallito
o non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;
3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto
contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il
commercio;
4) è in grado di offrire serie garanzie reali o
personali di pagare almeno il 40% dell’ammontare dei crediti chirografari
(garantiti) entro 6 mesi dalla data di omologazione del concordato;
5) offre ai creditori per il pagamento dei suoi debiti
la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della
proposta di concordato semprechè la valutazione di tali beni faccia fondatamente
ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura
indicata al punto 4.
La domanda per l’ammissione è proposta dal debitore al
tribunale del luogo in cui trovasi la sede principale dell’impresa. Il
tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a
reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo (ammissione al
concordato).
Con lo stesso provvedimento il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori;
3) nomina il commissario giudiziale.
Pubblicità: il decreto è a cura del cancelliere
pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato
per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato
nel foglio degli annunci legali della provincia.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni
soggetti a pubblica registrazione, il commissario giudiziale notifica un
estratto del decreto di ammissione al concordato preventivo ai competenti uffici
perché sia annotato nei pubblici registri immobiliari delle conservatorie.
Effetti: durante la procedura di concordato il debitore
conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la
vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. Gli
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione
scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
al concordato. I creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono,
sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio
del debitore.
L’Ipoteca
legale è un’Ipoteca che nasce indipendentemente dalla volontà del debitore o di
terzi e può essere iscritta solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Hanno ipoteca legale:
1) l’alienante sopra gli immobili alienati per
l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividendi per il
pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividendi ai quali
incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona
civilmente responsabile.
E’
un tipo di domanda giudiziaria che viene richiesta da una parte e consiste nel
comparire a udienza fissa nel Tribunale davanti al quale la domanda è proposta.
L’atto di citazione è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale
giudiziario, il quale lo notifica.
La
domanda giudiziaria è una richiesta che viene proposta al giudice competente da
chi vuole far valere un diritto in giudizio. Per proporre una domanda o per
contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
14
Sentenza di Fallimento
15 Esecuzione
immobiliare
16 Ricorso
per decreto ingiuntivo
17 Concordato
Preventivo
18 Amministrazione Straordinaria
19 Amministrazione Controllata
20 Liquidazione coatta amministrativa
L’imprenditore
che si trova in stato di insolvenza, ovvero che non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, è dichiarato fallito.
La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in
camera di consiglio.
Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle
scritture contabili entro 24 ore;
4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti
mobiliari su cose in possesso del fallito un termine, non superiore ai 30
giorni dalla data di affissione della sentenza, per la presentazione in
cancelleria delle domande;
5) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza
in cui si procederà all’esame dello stato passivo.
Pubblicità: non più tardi del giorno successivo alla
sua data un estratto della sentenza è affisso a cura del cancelliere alla porta
esterna del tribunale e comunicato al pubblicao ministero, all’ufficio del registro
delle imprese per la iscrizione, alla cancelleria del tribunale nella cui
giurisdizione il debitore è nato o in cui la società fu costituita. L’estratto
è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del
cancelliere.
Effetti: la sentenza priva dalla sua data il fallito
dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di
dichiarazione di fallimento. La sentenza è provvisoriamente esecutiva: contro
la sentenza qualunque interessato può fare opposizione entro 15 giorni
dall’affissione.
Il
creditore che non riceve la prestazione dovuta da parte del debitore può
chiederne l’esecuzione forzata da parte del giudice. Se l’esecuzione ha per
oggetto beni immobili trattasi di esecuzione immobiliare.
L’esecuzione forzata potrà realizzarsi sull’immobile
del debitore con il pignoramento, l’espropriazione e la vendita forzata dello
stesso.
L’esecuzione è diretta da un giudice. I provvedimenti
del giudice sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso
modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.
Pubblicità: un avviso contenente tutti i dati che
possono interessare il pubblico deve essere affisso per 3 giorni continui
nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento
esecutivo. Il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunzi legali della
provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il
decreto ingiuntivo è un atto del tribunale con il quale il giudice, con
l’autorità della quale è dotato, interviene a difesa del diritto vantato dal
creditore di ricevere il dovuto. Con tale atto ingiunge al debitore di pagare
una certa cifra valendosi dei propri beni immobiliari. Il giudice concede solitamente
al debitore 15-30 giorni per sistemare le pendenze finanziarie. In questo lasso
di tempo il debitore può impugnare il decreto facendo ricorso.
Per
procedere alla sentenza di omologazione del concordato, il tribunale deve
accertare:
1) la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del
concordato;
2) la regolarità della procedura;
3) la convenienza economica del concordato per i
creditori;
4) il raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla
legge per l’approvazione del concordato da parte dei creditori;
5) se le garanzie offerte danno la sicurezza
dell’adempimento del concordato e se i beni offerti sono sufficienti per il
pagamento dei crediti nella misura del 40%;
6) se il debitore, in relazione alle cause che hanno
provocato il dissesto e alla sua condotta è meritevole del concordato.
Concorrendo tali condizioni il tribunale pronunzia la
sentenza di omologazione del concordato.
Nella sentenza il tribunale determina l’ammontare e le
scadenze di versamento delle somme che il debitore deve depositare per i
crediti contestati.
Pubblicità: non più tardi del giorno successivo alla
sua data un estratto della sentenza è affisso a cura del cancelliere alla porta
esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all’ufficio del
registro delle imprese per la iscrizione, alla cancelleria del tribunale nella
cui giurisdizione il debitore è nato o in cui la società fu costituita.
L’estratto è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci della provincia a cura
del cancelliere.
Effetti: il concordato omologato è obbligatorio per
tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di
concordato. La sentenza è provvisoriamente esecutiva: contro la sentenza gli
opponenti e il debitore possono appellare entro 15 giorni dall’affissione.
Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata
in giudicato, le somme dovute per l’adempimento del concordato devono essere
depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.
Procedura
concorsuale valevole solo per le società di capitali che abbiano non meno di
300 dipendenti e uno stato di insolvenza caratterizzato da una esposizione
debitoria verso banche o istituti previdenziali superiore a 5 volte il capitale
versato e ad una cifra complessiva annualmente rivalutata con decreto dal
Ministero dell’Industria, nonchè dall’omesso versamento di almeno 3 mensilità
di contribuzione. Sulla base di questi presupposti il tribunale dichiara lo
stato di insolvenza della società e, quindi, comunica la sentenza al Ministro
dell’Industria che di concerto col Ministro del Tesoro emana un decreto che
assoggetta la società alla procedura di amministrazione straordinaria.
Pubblicità: la sentenza deve essere comunicata dal
tribunale all’autorità competente entro 3 giorni dalla sua emanazione. Non più
tardi del giorno successivo alla sua data un estratto della sentenza è affisso
a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al
pubblico ministero, all’ufficio del registro delle imprese per la iscrizione,
alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o in
cui la società fu costituita. L’estratto è inoltre pubblicato nel foglio degli
annunci legali della provincia a cura del cancelliere.
Effetti: Il provvedimento ministeriale produce,
rispetto alla società debitrice e ai terzi, gli stessi effetti della sentenza
di fallimento. I Ministri dell’Industria e del Tesoro nominano uno o tre
commissari ai quali è affidata l’amministrazione dell’impresa: loro compito
principale è quello di formare un programma di risanamento dell’impresa
coerente con gli indirizzi di politica industriale nazionale. Lo Stato può, in
tutto o in parte, garantire i debiti contratti con il sistema bancario.
L’imprenditore
che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni può
chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e
dell’amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per
un periodo non superiore ai 2 anni. Può fare domanda se:
1) è iscritto al registro delle imprese da almeno un
biennio o almeno dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore
durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata;
2) nei 5 anni precedenti non è stato dichiarato fallito
o non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;
3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto
contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il
commercio;
4) vi sono comprovate possibilità di risanare
l’impresa.
Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite
dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente
alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a
reclamo.
Con lo stesso provvedimento:
1) delega un giudice alla procedura;
2) ordina la convocazione dei creditori per
l’approvazione a maggioranza del decreto di ammissione alla procedura;
3) nomina il commissario giudiziale;
4) stabilisce il termine non superiore agli 8 giorni
entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la
somma che si presume necessaria per l’intera procedura.
Pubblicità: il decreto è a cura del cancelliere
pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato
per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre
pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni
soggetti a pubblica registrazione, il commissario giudiziale notifica un
estratto del decreto di ammissione al concordato preventivo ai competenti
uffici perché sia annotato nei pubblici registri immobiliari delle
conservatorie.
Effetti: durante la procedura di amministrazione
controllata il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio
dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del
giudice delegato. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti
senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto
ai creditori anteriori al concordato. I creditori per titolo o causa anteriore
al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni
esecutive sul patrimonio del debitore.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Per
determinate categorie di imprese sottoposte alla vigilanza dello Stato, in
ragione della particolare importanza collettiva che riveste la loro attività
(quali banche, assicurazioni, società cooperative...), singole leggi prevedono
l’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa. Di regola tali
imprese sono sottratte al fallimento, ma alcune sono assoggettabili sia all’una
che all’altra procedura.
La liquidazione coatta amministrativa è marcatamente
finalizzata allo scopo di eliminare dal mercato l’impresa dissestata.
Il tribunale del luogo dove l’impresa ha sede, su
richiesta di uno o più creditori, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza
in camera di consiglio.
Pubblicità: la sentenza è comunicata entro 3 giorni
all’autorità competente perché disponga la liquidazione. Non più tardi del
giorno successivo alla sua data un estratto della sentenza è affisso a cura del
cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico
ministero, all’ufficio del registro delle imprese per la iscrizione, alla
cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la società fu costituita.
L’estratto è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia
a cura del cancelliere.
Effetti: dalla data di accertamento dello stato di
insolvenza è possibile l’esperimento delle azioni revocatorie e sono
perseguibili i reati fallimentari. Contro la sentenza può essere proposta
opposizione da qualunque interessato entro 30 giorni dall’affissione davanti al
tribunale che l’ha pronunciata. Il termine per appellare è di 15 giorni dalla
notificazione della sentenza.
Le
informazioni sono reperite presso tutte le Camere di Commercio italiane e
raccolte da Infocamere, la società consortile delle Camere di Commercio. La
Visura Ordinaria/Storica del Registro Imprese è il nuovo documento camerale che
sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la Visura Camerale la quale, a
partire dal 30/06/1998 assume un valore di mera pubblicità notizia, come
disposto dal regolamento attuativo DPR n. 581/1995.
• Le Visure del Registro Imprese sono uno strumento
utile per acquisire immediatamente le più elementari informazione di base circa
lo stato giuridico , l’attività svolta, le sedi, gli esponenti, i dipendenti
etc. su impresa d’ interesse.
Le
informazioni relative alle Persone con poteri di firma o cariche sociali in imprese
sono tratte dal Registro delle Imprese (R.I.), istituito con legge n. 580/1993
e successivo D.P.R. N. 581/1995 presso le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) e contenente i dati pubblici di tutti
gli operatori economici per legge tenuti ad iscriversi in esso:
• Il Servizio Cariche Aziendali è uno strumento che
permette di effettuare approfondimenti e controlli su un soggetto d’interesse
relativamente alle aziende ove ricopre cariche.
ASSETTI PROPRIETARI (Scheda Socio)
Le informazioni sono reperite presso tutte le Camere di Commercio Italiane e raccolte da Infocamere, società consortile delle Camere di Commercio. Le informazioni riguardano i dati anagrafici aziendali, l’identità dei soci le quote/azioni in loro possesso.
• Il Servizio Assetti Proprietari-Scheda Socio consente
di ricercare in quali Società di capitali un determinato soggetto, persona
fisica o giuridica, detiene quote/azioni al fine di verificare le politiche di
acquisizione, gli interessi complessivi di una persona, di una società, di un
gruppo.
Le
informazioni sono reperite presso tutte le Camere di Commercio italiane e
raccolte da Infocamere, società consortile delle Camere di Commercio. Le
informazioni riguardano i dati anagrafici aziendali, l’identità dei soci, le
quote/azioni in loro possesso.
• Il servizio Assetti Proprietari- Scheda Società
consente di conoscere l’assetto proprietario di una determinata S.r.L., S.p.A.
non quotata o Società in Accomandita per Azioni, fornendo l’elenco analitico
dei soggetti che ne detengono quote o azioni al fine di verificare le politiche
di acquisizione, gli interessi complessivi di una persona, di una società, di
un gruppo.
Le
informazioni sui Protesti levati in tutte le province italiane sono raccolte in
un nuovo Registro Informatico gestito da Infocamere che è stato realizzato
convertendo tutte le informazioni contenute nel vecchio registro SANP, in
ottemperanza alle nuove disposizioni di legge. La fonte ufficiale è costituita
dai Bollettini Ufficiali dei Protesti Cambiari, pubblicati quindicinalmente
dalle Camere di Commercio italiane.
• Il Servizio Protesti è uno strumento che aiuta a
valutare la posizione di un qualsiasi nominativo. E’ rapido, completo, sicuro.
E’ uno strumento importante per ridurre il rischio di insolvenze per tutte le
posizioni aperte.
I
Bilanci Ottici sono una banca dati di recente costituzione gestita attraverso
tecniche informatiche da Infocamere, la società consortile delle C.C.I.A.A. che
accoglie i bilanci relativi alle imprese iscritte ai Registri Imprese delle
C.C.I.A.A. I Registri Imprese sono stati istituiti dalla L. 580/93
conformemente alle disposizioni di cui all’art. 2188 C.C. ed hanno avuto piena
attuazione con il Regolamento n. 581/95.
• Attraverso il Servizio Bilanci Ottici, l’operatore
può mettere a punto uno strumento che consente la valutazione delle condizioni
patrimoniali e reddituali di un’azienda. L’utilizzo dei documenti di bilancio
risulta essenziale per la rielaborazione dei dati contabili ed è alla base
della valutazione delle performance aziendali. Consente di svolgere attività di
analisi economico-finanziaria, analisi della concorrenza, verifiche
dell’affidabilità dei clienti e fornitori, attività di marketing.
• La Banca dati Bilanci Ottici contiene i documenti ottici di bilancio delle società di capitali delle ultime quattro annualità. Tali società hanno l’obbligo di depositare il bilancio ogni anno presso l’ufficio del Registro Imprese della C.C.I.A.A. competente sulla provincia in cui è ubicata la sede legale della società. Il Bilancio Ottico, essendo conforme all’originale del documento archiviato, ha valore legale aggiornato.
Dati
Finanziari è un database che contiene alcuni dati essenziali di società di
capitali Italiane .
• Il Servizio Dati Finanziari consente all’operatore di
avere alcuni dati identificativi di aziende utilizzabili ai fini di marketing
ricerche di mercato e di analisi economico finanziarie.
Bilancio
Sintetico è un database che contiene alcuni dati essenziali di società di
capitali Italiane .
• Il Servizio Bilancio Sintetico consente di effettuare
analisi economica-finanziaria, analisi della concorrenza verifica dell’affidabilità
di clienti e fornitori.
Bilancio
Sintetico con indici è un database che contiene alcuni dati essenziali di
società di capitali Italiane .
• Il Servizio Bilancio Sintetico con indici consente di
effettuare analisi economica-finanziaria, analisi della concorrenza verifica
dell’affidabilità di clienti e fornitori.
Il
Bilancio Integrale è un database che contiene tutti i dati , suddivisi per
esercizio, tratti dal bilancio ottico ufficiale che la società di interesse ha
redatto secondo la normativa comunitaria e depositato presso l’ufficio Registro
Imprese della Camera di Commercio.
• Il Servizio Bilancio Integrale consente di effettuare
analisi economica-finanziaria, analisi della concorrenza verifica
dell’affidabilità di clienti e fornitori e si rivolge ad istituti di credito
società finanziarie agenzie di informazione imprese industriali commerciali e
di servizi.
Questo
servizio permette di acquisire o richiedere rapporti informativi su Imprese
operanti in tutto il mondo.
Relativamente alle imprese aventi sede in Francia,
Germania, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Olanda, Spagna, Portogallo, Grecia,
Lussemburgo ed Irlanda le informazioni sono disponibili on line.
Qualora il nostro Data Base non contenga la posizione
di interesse, cosi come pure le informazioni relative ad imprese avente sede in
tutti gli altri paesi (*) il servizio verrà erogato in differita nei tempi e
nelle modalità stabiliti nel contratto.
|
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Il
servizio sulle Visure Ipocatastali fornisce agli utenti le informazioni
rilevabili presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari, che consistono in:
1. atti di trascrizione, iscrizione, annotamenti depositati
presso le Conservatorie;
2. beni immobili (terreni e/o fabbricati), con
eventuali gravami (ipoteche, ecc.) rilevati presso le Conservatorie e gli
Uffici Tecnici Erariali
3. informazioni Anagrafiche relative ai soggetti a cui
si riferiscono gli Atti o i Beni Archiviati.
Il
servizio consente di conoscere in tempo reale le informazioni pregiudizievoli da
conservatoria e gli atti rilevabili dai Tribunali.
DA CONSERVATORIA
1 Ipoteca
giudiziale
2 Pignoramento
Immobiliare
3 Fallimento
4 Fallimento
in persona di…
5 Decreto
di Trasferimento
6 Avviso D’Asta
7 Sequestro
Conservativo
8 Sentenza
9 Divisione
Giudiziaria
10 Decreto ammissione concordato preventivo
11 Ipoteca
Legale
12 Citazione
13 Domanda
Giudiziaria
DA TRIBUNALE
14 Sentenza
di Fallimento
15 Esecuzione
immobiliare
16 Ricorso
per decreto ingiuntivo
17 Concordato
Preventivo
18 Amministrazione Straordinaria
19 Amministrazione Controllata
20 Liquidazione coatta amministrativa
•
E’ previsto inizialmente il controllo storico dell’archivio.
Questo archivio viene aggiornato quotidianamente su
tutto il territorio nazionale e si implementa di oltre 25.000 nuove anagrafiche
ogni mese riguardanti gli atti riportati a lato.
MONITORAGGIO VISURE IPOCATASTALI
Il
servizio consente agli utilizzatori di affidare a L’INFORMATORE il controllo e
la verifica costante delle variazioni intervenute nel patrimonio immobiliare
dei soggetti di interesse.
La gestione dei nominativi è totalmente affidata a
L’INFORMATORE che si incarica di trasmettere in tempo reale ad ogni variazione
avvenuta la nuova situazione immobiliare a saldo aggiornata. Questo archivio
viene aggiornato quotidianamente su tutto il territorio nazionale di tutti i
movimenti immobiliari rilevati in Conservatoria incluso naturalmente le
compravendite a favore e contro.
• Lo scopo del monitoraggio visure è quello di avere in fase di deliberazione del fido una informazione precisa e tempestiva a costi predeterminati e di mantenere le posizioni aggiornate al verificarsi di qualsiasi cambiamento della situazione, in modo da poter intervenire tempestivamente per eventuali azioni di tutela o per implementare o diminuire i fidi concessi alla clientela e comunque di ridurre in modo sostanziale il rischio di perdite su crediti.
MONITORAGGIO VISURE REGISTRO
IMPRESE
Il
servizio consente agli utilizzatori di affidare a L’INFORMATORE il controllo e
la verifica costante delle variazioni intervenute nel patrimonio immobiliare
dei soggetti di interesse.
La gestione dei nominativi è totalmente affidata a
L’INFORMATORE che si incarica di trasmettere in tempo reale ad ogni variazione
avvenuta la nuova situazione immobiliare a saldo aggiornata. Questo archivio
viene aggiornato quotidianamente su tutto il territorio nazionale di tutti i
movimenti immobiliari rilevati in Conservatoria incluso naturalmente le
compravendite a favore e contro.
• Lo scopo del monitoraggio visure è quello di avere in fase di deliberazione del fido una informazione precisa e tempestiva a costi predeterminati e di mantenere le posizioni aggiornate al verificarsi di qualsiasi cambiamento della situazione, in modo da poter intervenire tempestivamente per eventuali azioni di tutela o per implementare o diminuire i fidi concessi alla clientela e comunque di ridurre in modo sostanziale il rischio di perdite su crediti.
La “Visura al P.R.A." consente di ottenere i dati relativi ad un determinato veicolo ed al suo intestatario indicando il solo numero di targa.Scopo
precipuo del nostro rapporto è quello di fornire agli operatori economici un
quadro, il più reale ed aggiornato possibile, dell'azienda a cui devono fornire
merce e/o servizi con pagamento dilazionato. Per questo il rapporto informativo
riporta sempre:
N.B. - La nostra Società è in grado di identificare TUTTE le Ditte con la sola Partita IVA ed i controlli vengono pertanto effettuati anche in tal senso.
RAPPORTO
INFORMATIVO CON ASSISTENZA
L'INFORMATORE
offre la possibilità, con questo servizio, di ottenere, nell'arco di sei mesi,
due rapporti informativi: infatti un primo rapporto sarà evaso nei tempi
stabiliti dal contratto (20/25 gg. - 8 gg. - 5 gg. - 3 gg. oppure 24 ore) ed un
secondo, aggiornato in tutte le sue parti, senza ulteriori formalità dopo 6
mesi.
Tale servizio permette alla nostra clientela di tenere
automaticamente sotto controllo le pratiche "a rischio".
RAPPORTO
INFORMATIVO CON GARANZIA
Questo servizio garantisce l'invio di un primo rapporto informativo nei tempi concordati. Per quei nominativi da noi evasi come positivi che nei sei mesi successivi alla data della nostra evasione risultassero irrintracciabili, dietro segnalazione del ns. cliente, forniremo un secondo rapporto aggiornato, quest'ultimo con le caratteristiche del ns. servizio per rintraccio il tutto senza alcun ulteriore aggravio di spesa.
RAPPORTO
INFORMATIVO CON ANTICIPAZIONE PROTESTI E NOTIZIE D'ARCHIVIO
Per questo tipo di rapporto è prevista l'evasione, oltre che del rapporto informativo nei tempi stabiliti dal contratto, di un'anticipazione in tempo reale o comunque entro 4 ore dalla ricezione della richiesta, delle notizie d'archivio e della visura protesti sulla ragione sociale e/o sul nominativo con ricerca a livello nazionale. Farà seguito un rapporto aggiornato.
RAPPORTO
INFORMATIVO CON BONUS
Premesso
che i ns. rapporti informativi contengono sempre tutti i dati aggiornati, e,
per ciascuno di essi, esiste in archivio una documentazione completa, abbiamo
deciso di creare, anche su richiesta di alcuni ns. clienti, questo nuovo
servizio che garantisce al cliente che ricevesse un rapporto informativo con
alcune notizie inesatte, un "bonus" di € 1.000,00.
I
dati presi in considerazione per la determinazione del "bonus" devono
garantire un carattere di imparzialità e di oggettività e pertanto sono
esclusivamente i seguenti:
Le altre notizie, contenute nel rapporto (esperienze di fornitori, descrizione dei locali, relazione dei ns. corrispondenti, estrazione partita IVA, esperienze bancarie e quant'altro in esso contenuto) sono escluse dalla garanzia in quanto, essendo attinte prevalentemente a mezzo telefono, non sono obiettivamente documentabili.
1)
IN VIA STRAGIUDIZIALE
Il
ns. cliente ci conferisce mandato scritto per recuperare, in via
stragiudiziale, un suo credito certo ed esigibile indicando chiaramente se
dobbiamo recuperare anche le spese e gli interessi di mora (somme che, anche se
legalmente si possono richiedere, il debitore non è obbligato, in questa fase,
a pagare).
Il
ns. "iter" si esaurisce entro 60 giorni. In questo arco di tempo
tentiamo il recupero a mezzo raccomandate, telefonate dalla sede e visite dei
ns. esattori locali. Nell'eventualità il debitore si rifiutasse di pagare in
toto o in parte (in questo caso la somma viene incassata contro ricevuta
solamente quale acconto) e, prima di chiudere la pratica verificheremo la
possibilità di presentare, con successo, istanza di fallimento e, che, in caso
affermativo, sottoponiamo al cliente. Esaurito negativamente anche questo
ultimo tentativo, forniamo, a chiusura della pratica, un rapporto informativo
aggiornato per permettere al cliente di decidere se vale la pena continuare
l'azione di recupero giudizialmente o meno.
Il
costo è determinato, come da listino, da diritti fissi di esazione per singola
pratica al quale va aggiunta la percentuale a scalare sulla somma incassata.
Tale percentuale ci è dovuta anche se il debitore paga al ns. cliente
direttamente almeno dopo 5 (cinque) giorni dall'accettazione dell'incarico da
parte nostra.
Tali
costi possono essere richiesti, su espressa autorizzazione del creditore, ai
singoli debitori.
Esaurito
senza alcun costrutto il ns. intervento in via stragiudiziale, che prevede
anche un invito perentorio a pagare fatto anche da un legale, senza ulteriore
aggravio di spesa da parte nostra, possiamo fornire l'assistenza legale.
Infatti la ns. società è convenzionata con studi legali operanti su tutti i
tribunali e specializzati in azioni di recupero credito.
L'INFORMATORE
con questo servizio, fornisce all'operatore economico la radiografia analitica
dell'azienda esaminata.
In questo rapporto, infatti, compaiono, oltre ai dati e
notizie contenute nei normali rapporti informativi