L'INFORMATORE NUOVO S.R.L.


Servizi a tutela del credito ed investigazioni

SERVIZI

PREGIUDIZIEVOLI

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ASSETTI PROPRIETARI (scheda socio)

ASSETTI PROPRIETARI (scheda  società)

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BILANCIO SINTETICO CON INDICI

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MONITORAGGIO PREGIUDIZIEVOLI

MONITORAGGIO VISURE IPOCATASTALI

MONITORAGGIO  VISURE REGISTRO IMPRESE

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RAPPORTO INFORMATIVO CON ANTICIPIPAZIONE PROTESTI E NOTIZIE D'ARCHIVIO

RAPPORTO INFORMATIVO CON BONUS

RECUPERO CREDITO

RAPPORTI SPECIALI


PREGIUDIZIEVOLI
Sono informazioni pubbliche riguardanti persone fisiche e giuridiche reperite presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari e presso i Tribunali di tutto il territorio nazionale. Gli atti di carattere pregiudizievole vengono aggiornati quotidianamente e incrementano progressivamente l’archivio storico.

• Il servizio Pregiudizievoli è uno strumento che aiuta a valutare la posizione di un qualsiasi nominativo. E’ rapido, completo, sicuro. E’ uno strumento importante per ridurre il rischio di insolvenza per tutte le posizioni aperte.

• Il servizio Pregiudizievoli permette per ogni nominativo ricercato, di ottenere tutti gli atti pregiudizievoli di Conservatoria e Tribunale:

DA CONSERVATORIA

1 Ipoteca giudiziale
2 Pignoramento Immobiliare
3 Fallimento
4 Fallimento in persona di…
5 Decreto di Trasferimento
6 Avviso D’Asta
7 Sequestro Conservativo
8 Sentenza
9 Divisione Giudiziaria
10 Decreto ammissione concordato preventivo
11 Ipoteca Legale
12 Citazione
13 Domanda Giudiziaria

 IPOTECA GIUDIZIALE

l’Ipoteca Giudiziale è un’Ipoteca che si iscrive sui beni del debitore ogni volta che è pubblicata una Sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente e può anche basarsi su un decreto ingiuntivo reso esecutivo.

Si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

In caso di eredità, se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditati, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

Tanto l’Ipoteca giudiziale quanto quella legale dello Stato si costituiscono per iniziativa, meramente facoltativa, del creditore: differiscono tra loro per il diverso titolo che legittima l’iniziativa del creditore.

 PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Il Pignoramento Immobiliare è un’azione di espropriazione forzata sul patrimonio immobiliare del debitore e si verifica quando l’obbligato non adempie ai suoi impegni patrimoniali. Il creditore, quindi, per rientrare in possesso del denaro prestato, farà eseguire il Pignoramento sui beni del debitore e la vendita forzata di uno o più dei suoi beni. Col Pignoramento, che è fatto dall’Ufficiale Giudiziario, i beni ed i loro frutti vengono bloccati: il debitore non potrà più disporne, gli atti compiuti su di essi non sono opponibili al creditore precedente, i diritti acquistativi o trascritti successivamente da terzi non hanno efficacia contro di lui.

 FALLIMENTO

Se il fallito possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore fallimentare (colui che si occupa dell’amministrazione del patrimonio fallimentare) notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici perchè sia annotato nei pubblici registri immobiliari presso le conservatorie.

 FALLIMENTO IN PERSONA DI…

L’imprenditore spesso si avvale di rappresentanti commerciali. L’institore, particolare tipo di rappresentante commerciale, è colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa commerciale. Egli può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

Egli può anche alienare o ipotecare beni immobili del preponente, se a ciò è stato espressamente autorizzato. Per tale motivo il suo nome comparirà nella notifica dell’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento fatta dal curatore fallimentare alle competenti conservatorie perchè sia annotato nei pubblici registri immobiliari.

 DECRETO DI TRASFERIMENTO

Il decreto di trasferimento è l’atto mediante il quale, a seguito di una procedura esecutiva, il Tribunale ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della proprietà di un bene immobile a favore dell’aggiudicatario della vendita all’incanto del bene stesso.

 AVVISO D’ASTA

E’ la comunicazione della vendita forzata di una totalità di beni di soggetti falliti. Con il ricavato di tale vendita saranno soddisfatti i creditori.

 SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il Sequestro Conservativo è il sequestro di tutti o di alcuni beni del debitore. Questo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale si attua nel caso in cui il creditore ha motivo di temere che, prima di ottenere una sentenza che accerti il suo diritto, il debitore disperda il proprio patrimonio alienando o consumando i proprio beni. Il giudice, su domanda del creditore, glielo concede se, dopo una rapidissima indagine, si convince che probabilmente il credito esiste. I beni sequestrati vengono dati in custodia ad una persona (sequestratario): fino a quando non si sia concluso il giudizio sull’esistenza del credito, ogni atto di alienazione dei beni è inefficace nei confronti del creditore sequestrante. Se poi risulterà che il credito non esisteva, i beni verranno liberati e il preteso debitore avrà diritto al risarcimento dei danni; se, invece, si accerta che il credito esisteva ed il debitore è condannato a pagarlo, il creditore potrà convertire il sequestro in Pignoramento e soddisfarsi con il ricavato della vendita forzata.

 SENTENZA

La Sentenza è il giudizio pronunciato dall’autorità giudiziaria. Si debbono rendere pubblici per mezzo della trascrizione nei Registri Immobiliari le sentenze che producano i seguenti effetti:

- trasferimento della proprietà di beni immobili o costituzione, trasferimento, modifica, estinzione di diritti reali di godimento su di essi, nonchè locazioni ultranovennali.

- conferimento del godimento di immobili per oltre nove anni o a tempo indeterminato.

 DIVISIONE GIUDIZIARIA

La divisione giudiziaria è un atto con il quale si chiede davanti al giudice la divisione di determinati beni. Un caso tipico è rappresentato, nei casi di successione, dalla richiesta di un erede nei confronti di tutti gli altri.

 DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO

L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo se:

1) è iscritto al registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata;
2) nei 5 anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;
3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio;
4) è in grado di offrire serie garanzie reali o personali di pagare almeno il 40% dell’ammontare dei crediti chirografari (garantiti) entro 6 mesi dalla data di omologazione del concordato;
5) offre ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato semprechè la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al punto 4.
La domanda per l’ammissione è proposta dal debitore al tribunale del luogo in cui trovasi la sede principale dell’impresa. Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo (ammissione al concordato).

Con lo stesso provvedimento il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori;
3) nomina il commissario giudiziale.

Pubblicità: il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il commissario giudiziale notifica un estratto del decreto di ammissione al concordato preventivo ai competenti uffici perché sia annotato nei pubblici registri immobiliari delle conservatorie.

Effetti: durante la procedura di concordato il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. I creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

 IPOTECA LEGALE

L’Ipoteca legale è un’Ipoteca che nasce indipendentemente dalla volontà del debitore o di terzi e può essere iscritta solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Hanno ipoteca legale:

1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividendi per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividendi ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile.

 CITAZIONE

E’ un tipo di domanda giudiziaria che viene richiesta da una parte e consiste nel comparire a udienza fissa nel Tribunale davanti al quale la domanda è proposta. L’atto di citazione è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica.

 DOMANDA GIUDIZIARIA

La domanda giudiziaria è una richiesta che viene proposta al giudice competente da chi vuole far valere un diritto in giudizio. Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

DA TRIBUNALE

14 Sentenza di Fallimento
15 Esecuzione immobiliare
16 Ricorso per decreto ingiuntivo
17 Concordato Preventivo
18 Amministrazione Straordinaria
19 Amministrazione Controllata
20 Liquidazione coatta amministrativa

 SENTENZA DI FALLIMENTO

L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza, ovvero che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, è dichiarato fallito.

La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.
Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili entro 24 ore;
4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti mobiliari su cose in possesso del fallito un termine, non superiore ai 30 giorni dalla data di affissione della sentenza, per la presentazione in cancelleria delle domande;
5) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo.

Pubblicità: non più tardi del giorno successivo alla sua data un estratto della sentenza è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblicao ministero, all’ufficio del registro delle imprese per la iscrizione, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o in cui la società fu costituita. L’estratto è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del cancelliere.

Effetti: la sentenza priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. La sentenza è provvisoriamente esecutiva: contro la sentenza qualunque interessato può fare opposizione entro 15 giorni dall’affissione.

 ESECUZIONE IMMOBILIARE

Il creditore che non riceve la prestazione dovuta da parte del debitore può chiederne l’esecuzione forzata da parte del giudice. Se l’esecuzione ha per oggetto beni immobili trattasi di esecuzione immobiliare.

L’esecuzione forzata potrà realizzarsi sull’immobile del debitore con il pignoramento, l’espropriazione e la vendita forzata dello stesso.

L’esecuzione è diretta da un giudice. I provvedimenti del giudice sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.

Pubblicità: un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico deve essere affisso per 3 giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. Il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

 RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il decreto ingiuntivo è un atto del tribunale con il quale il giudice, con l’autorità della quale è dotato, interviene a difesa del diritto vantato dal creditore di ricevere il dovuto. Con tale atto ingiunge al debitore di pagare una certa cifra valendosi dei propri beni immobiliari. Il giudice concede solitamente al debitore 15-30 giorni per sistemare le pendenze finanziarie. In questo lasso di tempo il debitore può impugnare il decreto facendo ricorso.

 CONCORDATO PREVENTIVO

Per procedere alla sentenza di omologazione del concordato, il tribunale deve accertare:
1) la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato;
2) la regolarità della procedura;
3) la convenienza economica del concordato per i creditori;
4) il raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla legge per l’approvazione del concordato da parte dei creditori;
5) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell’adempimento del concordato e se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura del 40%;
6) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta è meritevole del concordato.
Concorrendo tali condizioni il tribunale pronunzia la sentenza di omologazione del concordato.

Nella sentenza il tribunale determina l’ammontare e le scadenze di versamento delle somme che il debitore deve depositare per i crediti contestati.

Pubblicità: non più tardi del giorno successivo alla sua data un estratto della sentenza è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all’ufficio del registro delle imprese per la iscrizione, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o in cui la società fu costituita. L’estratto è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci della provincia a cura del cancelliere.

Effetti: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. La sentenza è provvisoriamente esecutiva: contro la sentenza gli opponenti e il debitore possono appellare entro 15 giorni dall’affissione. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l’adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

 AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Procedura concorsuale valevole solo per le società di capitali che abbiano non meno di 300 dipendenti e uno stato di insolvenza caratterizzato da una esposizione debitoria verso banche o istituti previdenziali superiore a 5 volte il capitale versato e ad una cifra complessiva annualmente rivalutata con decreto dal Ministero dell’Industria, nonchè dall’omesso versamento di almeno 3 mensilità di contribuzione. Sulla base di questi presupposti il tribunale dichiara lo stato di insolvenza della società e, quindi, comunica la sentenza al Ministro dell’Industria che di concerto col Ministro del Tesoro emana un decreto che assoggetta la società alla procedura di amministrazione straordinaria.

Pubblicità: la sentenza deve essere comunicata dal tribunale all’autorità competente entro 3 giorni dalla sua emanazione. Non più tardi del giorno successivo alla sua data un estratto della sentenza è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all’ufficio del registro delle imprese per la iscrizione, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o in cui la società fu costituita. L’estratto è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del cancelliere.

Effetti: Il provvedimento ministeriale produce, rispetto alla società debitrice e ai terzi, gli stessi effetti della sentenza di fallimento. I Ministri dell’Industria e del Tesoro nominano uno o tre commissari ai quali è affidata l’amministrazione dell’impresa: loro compito principale è quello di formare un programma di risanamento dell’impresa coerente con gli indirizzi di politica industriale nazionale. Lo Stato può, in tutto o in parte, garantire i debiti contratti con il sistema bancario.

 AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

L’imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell’amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore ai 2 anni. Può fare domanda se:
1) è iscritto al registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata;
2) nei 5 anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;
3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio;
4) vi sono comprovate possibilità di risanare l’impresa.
Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo.

Con lo stesso provvedimento:
1) delega un giudice alla procedura;
2) ordina la convocazione dei creditori per l’approvazione a maggioranza del decreto di ammissione alla procedura;
3) nomina il commissario giudiziale;
4) stabilisce il termine non superiore agli 8 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.

Pubblicità: il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il commissario giudiziale notifica un estratto del decreto di ammissione al concordato preventivo ai competenti uffici perché sia annotato nei pubblici registri immobiliari delle conservatorie.

Effetti: durante la procedura di amministrazione controllata il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. I creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

 LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Per determinate categorie di imprese sottoposte alla vigilanza dello Stato, in ragione della particolare importanza collettiva che riveste la loro attività (quali banche, assicurazioni, società cooperative...), singole leggi prevedono l’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa. Di regola tali imprese sono sottratte al fallimento, ma alcune sono assoggettabili sia all’una che all’altra procedura.
La liquidazione coatta amministrativa è marcatamente finalizzata allo scopo di eliminare dal mercato l’impresa dissestata.

Il tribunale del luogo dove l’impresa ha sede, su richiesta di uno o più creditori, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio.

Pubblicità: la sentenza è comunicata entro 3 giorni all’autorità competente perché disponga la liquidazione. Non più tardi del giorno successivo alla sua data un estratto della sentenza è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all’ufficio del registro delle imprese per la iscrizione, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la società fu costituita. L’estratto è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del cancelliere.

Effetti: dalla data di accertamento dello stato di insolvenza è possibile l’esperimento delle azioni revocatorie e sono perseguibili i reati fallimentari. Contro la sentenza può essere proposta opposizione da qualunque interessato entro 30 giorni dall’affissione davanti al tribunale che l’ha pronunciata. Il termine per appellare è di 15 giorni dalla notificazione della sentenza.

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VISURE REGISTRO IMPRESE (Ordinaria o Storica)

Le informazioni sono reperite presso tutte le Camere di Commercio italiane e raccolte da Infocamere, la società consortile delle Camere di Commercio. La Visura Ordinaria/Storica del Registro Imprese è il nuovo documento camerale che sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la Visura Camerale la quale, a partire dal 30/06/1998 assume un valore di mera pubblicità notizia, come disposto dal regolamento attuativo DPR n. 581/1995.

• Le Visure del Registro Imprese sono uno strumento utile per acquisire immediatamente le più elementari informazione di base circa lo stato giuridico , l’attività svolta, le sedi, gli esponenti, i dipendenti etc. su impresa d’ interesse.

• La Visura estratta R.I. può essere Ordinaria se contiene tutti i dati raccolti nell’archivio del R.I., eccetto le trascrizioni degli atti e le informazioni storiche oppure Storica se, al contenuto della Visura Ordinaria, aggiunge le trascrizioni degli atti, le informazioni storiche estratte dal Registro Ditte e quelle successive all’iscrizione nel Registro Imprese. Ciò consente all’utente finale di trovare facilmente e rapidamente le informazioni di interesse, in quanto rintracciabili nei nuovi documenti camerali maggiormente articolati e logicamente strutturati in blocchi logici di informazioni.
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CARICHE AZIENDALI

Le informazioni relative alle Persone con poteri di firma o cariche sociali in imprese sono tratte dal Registro delle Imprese (R.I.), istituito con legge n. 580/1993 e successivo D.P.R. N. 581/1995 presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) e contenente i dati pubblici di tutti gli operatori economici per legge tenuti ad iscriversi in esso:

• Il Servizio Cariche Aziendali è uno strumento che permette di effettuare approfondimenti e controlli su un soggetto d’interesse relativamente alle aziende ove ricopre cariche.

• La «Carica Aziendale» è un output estratto dal Registro Imprese con consiste nelle informazioni relative ai soggetti che ricoprono delle cariche in almeno una delle imprese che per legge sono tenute all’iscrizione nel Registro Imprese.
La «Carica Aziendale» fornisce, dunque, un prospetto informativo, completo di dati anagrafici del soggetto, dati dell’impresa in cui opera e tipo di carica rivestita, su circa 8 milioni di posizioni, costantemente aggiornate da parte della C.C.I.A.A. territorialmente competente.
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ASSETTI PROPRIETARI (Scheda Socio)

 Le informazioni sono reperite presso tutte le Camere di Commercio Italiane e raccolte da Infocamere, società consortile delle Camere di Commercio. Le informazioni riguardano i dati anagrafici aziendali, l’identità dei soci le quote/azioni in loro possesso.

• Il Servizio Assetti Proprietari-Scheda Socio consente di ricercare in quali Società di capitali un determinato soggetto, persona fisica o giuridica, detiene quote/azioni al fine di verificare le politiche di acquisizione, gli interessi complessivi di una persona, di una società, di un gruppo.

• Le informazioni sono estratte dal Registro SOCI, banca dati costituita nel 1994 e gestita attraverso tecniche informatiche da Infocamere, che accoglie l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti, nonché le relative quote sociali, denunciate annualmente dalla società al momento della presentazione del bilancio presso l’ufficio del R.I. della Camera di Commercio di competenza. La legge 310/93, «Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli» prevede che il bilancio approvato dall’assemblea e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l’ufficio del Registro delle Imprese. La legge prevede, inoltre, per le società a responsabilità limitata che, in caso di trasferimento delle quote, l’atto di trasferimento deve essere depositato entro 30 giorni sempre presso il R.I.
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ASSETTI PROPRIETARI (Scheda Società)

Le informazioni sono reperite presso tutte le Camere di Commercio italiane e raccolte da Infocamere, società consortile delle Camere di Commercio. Le informazioni riguardano i dati anagrafici aziendali, l’identità dei soci, le quote/azioni in loro possesso.

• Il servizio Assetti Proprietari- Scheda Società consente di conoscere l’assetto proprietario di una determinata S.r.L., S.p.A. non quotata o Società in Accomandita per Azioni, fornendo l’elenco analitico dei soggetti che ne detengono quote o azioni al fine di verificare le politiche di acquisizione, gli interessi complessivi di una persona, di una società, di un gruppo.

• Le informazioni sono estratte dal Registro SOCI, banca dati costituita nel 1994 e gestita attraverso tecniche informatiche da Infocamere, che accoglie l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti, nonché le relative quote sociali, denunciate annualmente dalla società al momento della presentazione del bilancio presso l’ufficio del R.I. della Camera di Commercio di competenza. La legge 310/93, «Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli» prevede che il bilancio approvato dall’assemblea e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l’ufficio del Registro delle Imprese. La legge prevede, inoltre, per le società a responsabilità limitata che, in caso di trasferimento delle quote, l’atto di trasferimento deve essere depositato entro 30 giorni sempre presso il R.I.
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PROTESTI

Le informazioni sui Protesti levati in tutte le province italiane sono raccolte in un nuovo Registro Informatico gestito da Infocamere che è stato realizzato convertendo tutte le informazioni contenute nel vecchio registro SANP, in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge. La fonte ufficiale è costituita dai Bollettini Ufficiali dei Protesti Cambiari, pubblicati quindicinalmente dalle Camere di Commercio italiane.

• Il Servizio Protesti è uno strumento che aiuta a valutare la posizione di un qualsiasi nominativo. E’ rapido, completo, sicuro. E’ uno strumento importante per ridurre il rischio di insolvenze per tutte le posizioni aperte.

• Tramite il Servizio Protesti si ottiene per ogni nominativo ricercato tutti i protesti presenti nel Registro Informatico e relativi a cambiali, tratte accettate ed assegni a carico di persone fisiche e giuridiche. L’archivio dei protesti ha uno storico di 5 anni ed una consistenza attuale di circa 25 milioni di protesti per 8 milioni di obbligati.
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BILANCIO OTTICO

I Bilanci Ottici sono una banca dati di recente costituzione gestita attraverso tecniche informatiche da Infocamere, la società consortile delle C.C.I.A.A. che accoglie i bilanci relativi alle imprese iscritte ai Registri Imprese delle C.C.I.A.A. I Registri Imprese sono stati istituiti dalla L. 580/93 conformemente alle disposizioni di cui all’art. 2188 C.C. ed hanno avuto piena attuazione con il Regolamento n. 581/95.

• Attraverso il Servizio Bilanci Ottici, l’operatore può mettere a punto uno strumento che consente la valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali di un’azienda. L’utilizzo dei documenti di bilancio risulta essenziale per la rielaborazione dei dati contabili ed è alla base della valutazione delle performance aziendali. Consente di svolgere attività di analisi economico-finanziaria, analisi della concorrenza, verifiche dell’affidabilità dei clienti e fornitori, attività di marketing.

• La Banca dati Bilanci Ottici contiene i documenti ottici di bilancio delle società di capitali delle ultime quattro annualità. Tali società hanno l’obbligo di depositare il bilancio ogni anno presso l’ufficio del Registro Imprese della C.C.I.A.A. competente sulla provincia in cui è ubicata la sede legale della società. Il Bilancio Ottico, essendo conforme all’originale del documento archiviato, ha valore legale aggiornato.

DATI FINANZIARI

Dati Finanziari è un database che contiene alcuni dati essenziali di società di capitali Italiane .

• Il Servizio Dati Finanziari consente all’operatore di avere alcuni dati identificativi di aziende utilizzabili ai fini di marketing ricerche di mercato e di analisi economico finanziarie.

• Il Servizio Dati finanziari propone un output che contiene l’identificativo certo della azienda, la sede, il settore di appartenenza, il fatturato ed il risultato di esercizio.

BILANCIO SINTETICO

Bilancio Sintetico è un database che contiene alcuni dati essenziali di società di capitali Italiane .

• Il Servizio Bilancio Sintetico consente di effettuare analisi economica-finanziaria, analisi della concorrenza verifica dell’affidabilità di clienti e fornitori.

• Il Servizio Bilancio Sintetico, che deriva dall’elaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico contiene i principali indicatori tratti dal Bilancio Ufficiale ed alcuni indici di bilancio.
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BILANCIO SINTETICO CON INDICI

Bilancio Sintetico con indici è un database che contiene alcuni dati essenziali di società di capitali Italiane .

• Il Servizio Bilancio Sintetico con indici consente di effettuare analisi economica-finanziaria, analisi della concorrenza verifica dell’affidabilità di clienti e fornitori.

• Il Servizio Bilancio Sintetico con indici, che deriva dall’elaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico contiene i principali indicatori tratti dal Bilancio Ufficiale. Sono altresì disponibili i principali indici con la comparazione del settore.
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BILANCIO INTEGRALE

Il Bilancio Integrale è un database che contiene tutti i dati , suddivisi per esercizio, tratti dal bilancio ottico ufficiale che la società di interesse ha redatto secondo la normativa comunitaria e depositato presso l’ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio.

• Il Servizio Bilancio Integrale consente di effettuare analisi economica-finanziaria, analisi della concorrenza verifica dell’affidabilità di clienti e fornitori e si rivolge ad istituti di credito società finanziarie agenzie di informazione imprese industriali commerciali e di servizi.

• Il Bilancio Integrale contiene tutti i dati suddivisi per esercizio tratti dal bilancio ottico ufficiale che la società di interesse ha depositato presso l’ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio.
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INFORMAZIONI ESTERE

Questo servizio permette di acquisire o richiedere rapporti informativi su Imprese operanti in tutto il mondo.

Relativamente alle imprese aventi sede in Francia, Germania, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Olanda, Spagna, Portogallo, Grecia, Lussemburgo ed Irlanda le informazioni sono disponibili on line.

Qualora il nostro Data Base non contenga la posizione di interesse, cosi come pure le informazioni relative ad imprese avente sede in tutti gli altri paesi (*) il servizio verrà erogato in differita nei tempi e nelle modalità stabiliti nel contratto.

 

GRUPPO

PAESI

TEMPO EVASIONE (*)

FASCIA I

Austria, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Spagna, Germania, Malta, Turchia, Liechtenstein, Lussemburgo

Normale: 15 gg.

Urgente: 7 gg.

Flash: 4 gg.

 

FASCIA II

Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svizzera,  Gibilterra, Grecia, Monaco, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Ex Jugoslavia,  U.S.A, Russia, Lituania, Estonia, Lettonia, Svezia, India, Isole Canarie, Portogallo.

Normale: 20 gg.

Urgente: 10 gg.

Flash: 7 gg.

FASCIA III

Algeria, Equador, Canada, Isole Mauritius, Santo Domingo, Argentina, Perù, Haiti, Onduras, Brasile, Isole Bahamas, Guadalupe, Messico, Cile, Colombia, Tunisia, Costa Rica, Venezuela, Giamaica, Panama, Uruguay, Guatemala, Paraguay, Centro America, Cuba, Portorico, Nicaragua, Florida, Egitto, Mozambico, Somalia, Sud-Africa, Marocco, Costa D'Avorio, Kenya, Zaire, Congo Est, Nigeria, La Reunion, Camerun, Etiopia, Madagascar, Senegal, Libia, Gabon, Zambia, Angola, Gujana, Cipro, Sri-Lanka, Isole Seycelles, Antille Olandesi, Repub. DI Guinea, Nuova Caledonia, Libano, Isole Canarie, Martinique, Oman,  Antille Francesi, Ucraina.

Normale: 20 gg.

Urgente: 10 gg.

Flash: 7 gg.

FASCIA IV

Resto del mondo.

Normale: 20 gg.

Urgente: 10 gg.

Flash: 7 gg.

 

• L’informazione Commerciale Estera è uno strumento indispensabile per effettuare valutazioni sulla patrimonialità sulla solvibilità e sul grado di affidamento che l’interlocutore estero presenta.

• L’informazione Estera è normalmente così articolata:
Identificazione Dati Legali e Costitutivi - Cariche - Recapiti - Modifiche Ufficiali - Attività - Situazione Finanziaria - Proprietà Immobiliari - Fatturato - Protesti - Pagamenti - N. Dipendenti - Conduzione - Descrizione Locali - Principali voci di Bilancio - Informazioni assunte in luogo - Descrizione organizzativa - Partecipazioni - Esposizione al fido – Conclusioni.
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VISURE IPOCATASTALI

Il servizio sulle Visure Ipocatastali fornisce agli utenti le informazioni rilevabili presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari, che consistono in:

1. atti di trascrizione, iscrizione, annotamenti depositati presso le Conservatorie;

2. beni immobili (terreni e/o fabbricati), con eventuali gravami (ipoteche, ecc.) rilevati presso le Conservatorie e gli Uffici Tecnici Erariali

3. informazioni Anagrafiche relative ai soggetti a cui si riferiscono gli Atti o i Beni Archiviati.

• Il servizio permette di ottenere una visura ipocatastale, e cioè una relazione immobiliare che descrive il patrimonio immobiliare di un soggetto (persona fisica o giuridica) con l’indicazione degli eventuali gravami (es.: iscrizione ipotecarie, pignoramenti ed ingiunzioni) gravanti sugli immobili per la singola conservatoria o il mandamento selezionati. Tutti i dati vengono reperiti da operatori specializzati nella raccolta dei dati, i cosiddetti «Visuristi» e vengono inseriti in una banca dati costantemente aggiornata. Il flusso delle informazioni segue un percorso costante:

• I «visuristi» si occupano della raccolta dei dati presso gli uffici pubblici. La costruzione delle relazioni immobiliari segue criteri ben precisi che rendono la Visura Ipocatastale omogenea, standardizzata ed indipendente dalla Conservatoria dalla quale è stata ottenuta;

• Il rispetto degli standard viene garantito dalle ulteriori verifiche effettuate da appositi Centri di Controllo che sono responsabili della conformità, della validità e dell’attualità delle informazioni fornite.
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MONITORAGGIO PREGIUDIZIEVOLI

Il servizio consente di conoscere in tempo reale le informazioni pregiudizievoli da conservatoria e gli atti rilevabili dai Tribunali.

DA CONSERVATORIA
1 Ipoteca giudiziale
2 Pignoramento Immobiliare
3 Fallimento
4 Fallimento in persona di…
5 Decreto di Trasferimento
6 Avviso D’Asta
7 Sequestro Conservativo
8 Sentenza
9 Divisione Giudiziaria
10 Decreto ammissione concordato preventivo
11 Ipoteca Legale
12 Citazione
13 Domanda Giudiziaria

DA TRIBUNALE
14 Sentenza di Fallimento
15 Esecuzione immobiliare
16 Ricorso per decreto ingiuntivo
17 Concordato Preventivo
18 Amministrazione Straordinaria
19 Amministrazione Controllata
20 Liquidazione coatta amministrativa

• E’ previsto inizialmente il controllo storico dell’archivio.

Questo archivio viene aggiornato quotidianamente su tutto il territorio nazionale e si implementa di oltre 25.000 nuove anagrafiche ogni mese riguardanti gli atti riportati a lato.

MONITORAGGIO VISURE IPOCATASTALI

Il servizio consente agli utilizzatori di affidare a L’INFORMATORE il controllo e la verifica costante delle variazioni intervenute nel patrimonio immobiliare dei soggetti di interesse.
La gestione dei nominativi è totalmente affidata a L’INFORMATORE che si incarica di trasmettere in tempo reale ad ogni variazione avvenuta la nuova situazione immobiliare a saldo aggiornata. Questo archivio viene aggiornato quotidianamente su tutto il territorio nazionale di tutti i movimenti immobiliari rilevati in Conservatoria incluso naturalmente le compravendite a favore e contro.

• Lo scopo del monitoraggio visure è quello di avere in fase di deliberazione del fido una informazione precisa e tempestiva a costi predeterminati e di mantenere le posizioni aggiornate al verificarsi di qualsiasi cambiamento della situazione, in modo da poter intervenire tempestivamente per eventuali azioni di tutela o per implementare o diminuire i fidi concessi alla clientela e comunque di ridurre in modo sostanziale il rischio di perdite su crediti.

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MONITORAGGIO VISURE REGISTRO IMPRESE

Il servizio consente agli utilizzatori di affidare a L’INFORMATORE il controllo e la verifica costante delle variazioni intervenute nel patrimonio immobiliare dei soggetti di interesse.
La gestione dei nominativi è totalmente affidata a L’INFORMATORE che si incarica di trasmettere in tempo reale ad ogni variazione avvenuta la nuova situazione immobiliare a saldo aggiornata. Questo archivio viene aggiornato quotidianamente su tutto il territorio nazionale di tutti i movimenti immobiliari rilevati in Conservatoria incluso naturalmente le compravendite a favore e contro.

• Lo scopo del monitoraggio visure è quello di avere in fase di deliberazione del fido una informazione precisa e tempestiva a costi predeterminati e di mantenere le posizioni aggiornate al verificarsi di qualsiasi cambiamento della situazione, in modo da poter intervenire tempestivamente per eventuali azioni di tutela o per implementare o diminuire i fidi concessi alla clientela e comunque di ridurre in modo sostanziale il rischio di perdite su crediti.

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VISURE AL PRA

La “Visura al P.R.A." consente di ottenere i dati relativi ad un determinato veicolo ed al suo intestatario indicando il solo numero di targa.

Il servizio può anche essere richiesto via web. E' sufficiente indicare il numero di targa al quale si è interessati. La visura verrà inviata via e-mail.

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RINTRACCIO

Il servizio è finalizzato al rintraccio del soggetto richiesto ai fini di una corretta comunicazione della corrispondenza, di atti legali, ecc.

Normalmente comprende informazioni relative a:

- Situazione anagrafica - Situazione professionale e lavorativa.

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ATTI E CERTIFICATI

Si possono ottenere atti di tribunale (statuto, atto costitutivo, verbali di assemblea, etc.) e certificati di tribunale (vigenze cariche sociali) e di uffici comunali (certificato di residenza, stato di famiglia, estratto di matrimonio, etc.) sull'intero territorio nazionale.

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RAPPORTO INFORMATIVO PER FIDO

Scopo precipuo del nostro rapporto è quello di fornire agli operatori economici un quadro, il più reale ed aggiornato possibile, dell'azienda a cui devono fornire merce e/o servizi con pagamento dilazionato. Per questo il rapporto informativo riporta sempre:

  • I dati legali aggiornati e confrontati con gli accertamenti svolti sistematicamente sul luogo;
  • La sede legale ed i dati del legale rappresentante;
  • Le eventuali unità locali;
  • Le dimensioni della sede operativa;
  • Le attrezzature ed il monte merci;
  • Il numero dei dipendenti;
  • I mezzi di trasporto;
  • Un commento patrimoniale di affidabilità;
  • Visura protesti aggiornata con ricerca a livello nazionale;
  • Un fido in euro per operazioni di ordinaria amministrazione.

N.B. - La nostra Società è in grado di identificare TUTTE le Ditte con la sola Partita IVA ed i controlli vengono pertanto effettuati anche in tal senso.

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RAPPORTO INFORMATIVO CON ASSISTENZA

L'INFORMATORE offre la possibilità, con questo servizio, di ottenere, nell'arco di sei mesi, due rapporti informativi: infatti un primo rapporto sarà evaso nei tempi stabiliti dal contratto (20/25 gg. - 8 gg. - 5 gg. - 3 gg. oppure 24 ore) ed un secondo, aggiornato in tutte le sue parti, senza ulteriori formalità dopo 6 mesi.
Tale servizio permette alla nostra clientela di tenere automaticamente sotto controllo le pratiche "a rischio".

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RAPPORTO INFORMATIVO CON GARANZIA

Questo servizio garantisce l'invio di un primo rapporto informativo nei tempi concordati. Per quei nominativi da noi evasi come positivi che nei sei mesi successivi alla data della nostra evasione risultassero irrintracciabili, dietro segnalazione del ns. cliente, forniremo un secondo rapporto aggiornato, quest'ultimo con le caratteristiche del ns. servizio per rintraccio il tutto senza alcun ulteriore aggravio di spesa.

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RAPPORTO INFORMATIVO CON ANTICIPAZIONE PROTESTI E NOTIZIE D'ARCHIVIO

Per questo tipo di rapporto è prevista l'evasione, oltre che del rapporto informativo nei tempi stabiliti dal contratto, di un'anticipazione in tempo reale o comunque entro 4 ore dalla ricezione della richiesta, delle notizie d'archivio e della visura protesti sulla ragione sociale e/o sul nominativo con ricerca a livello nazionale. Farà seguito un rapporto aggiornato.

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RAPPORTO INFORMATIVO CON BONUS

Premesso che i ns. rapporti informativi contengono sempre tutti i dati aggiornati, e, per ciascuno di essi, esiste in archivio una documentazione completa, abbiamo deciso di creare, anche su richiesta di alcuni ns. clienti, questo nuovo servizio che garantisce al cliente che ricevesse un rapporto informativo con alcune notizie inesatte, un "bonus" di € 1.000,00.

I dati presi in considerazione per la determinazione del "bonus" devono garantire un carattere di imparzialità e di oggettività e pertanto sono esclusivamente i seguenti:

  • Dati Camerali - Essi devono essere elaborati dalla C.C.I.A.A. in tempi non anteriori a 2 (due) giorni lavorativi antecedenti il giorno d'evasione del ns. rapporto.
  • Visura Protesti - Si intendono quelli elaborati dal sistema "Infocamere".
  • Fallimenti - La dichiarazione di eventuale fallimento non deve risalire a 4 (quattro) giorni lavorativi anteriori la data di evasione del rapporto.
  • Dati Anagrafe - Per questo accertamento, effettuato solamente in caso di obiettiva necessità, la franchigia è di 2 (due) giorni lavorativi.

Le altre notizie, contenute nel rapporto (esperienze di fornitori, descrizione dei locali, relazione dei ns. corrispondenti, estrazione partita IVA, esperienze bancarie e quant'altro in esso contenuto) sono escluse dalla garanzia in quanto, essendo attinte prevalentemente a mezzo telefono, non sono obiettivamente documentabili.

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RECUPERO CREDITO

1) IN VIA STRAGIUDIZIALE

Il ns. cliente ci conferisce mandato scritto per recuperare, in via stragiudiziale, un suo credito certo ed esigibile indicando chiaramente se dobbiamo recuperare anche le spese e gli interessi di mora (somme che, anche se legalmente si possono richiedere, il debitore non è obbligato, in questa fase, a pagare).

Il ns. "iter" si esaurisce entro 60 giorni. In questo arco di tempo tentiamo il recupero a mezzo raccomandate, telefonate dalla sede e visite dei ns. esattori locali. Nell'eventualità il debitore si rifiutasse di pagare in toto o in parte (in questo caso la somma viene incassata contro ricevuta solamente quale acconto) e, prima di chiudere la pratica verificheremo la possibilità di presentare, con successo, istanza di fallimento e, che, in caso affermativo, sottoponiamo al cliente. Esaurito negativamente anche questo ultimo tentativo, forniamo, a chiusura della pratica, un rapporto informativo aggiornato per permettere al cliente di decidere se vale la pena continuare l'azione di recupero giudizialmente o meno.

Il costo è determinato, come da listino, da diritti fissi di esazione per singola pratica al quale va aggiunta la percentuale a scalare sulla somma incassata. Tale percentuale ci è dovuta anche se il debitore paga al ns. cliente direttamente almeno dopo 5 (cinque) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte nostra.

Tali costi possono essere richiesti, su espressa autorizzazione del creditore, ai singoli debitori.

2) IN VIA GIUDIZIALE

Esaurito senza alcun costrutto il ns. intervento in via stragiudiziale, che prevede anche un invito perentorio a pagare fatto anche da un legale, senza ulteriore aggravio di spesa da parte nostra, possiamo fornire l'assistenza legale. Infatti la ns. società è convenzionata con studi legali operanti su tutti i tribunali e specializzati in azioni di recupero credito.

Tali studi praticano ai ns. clienti tariffe ridotte al 50% e garantiscono un'azione rapida ed incisiva.

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RAPPORTI SPECIALI

L'INFORMATORE con questo servizio, fornisce all'operatore economico la radiografia analitica dell'azienda esaminata.
In questo rapporto, infatti, compaiono, oltre ai dati e notizie contenute nei normali rapporti informativi

  • la storia del capitale, e ove è possibile, i possessori delle quote sociali
  • le partecipazioni
  • la parametrizzazione degli ultimi bilanci con gli indici più significativi
  • i fornitori più importanti
  • le proprietà immobiliari


L'Informatore nuovo S.r.l. - Via Milano n. 40C/4 - 16126 Genova - Tel. 010.25.18.694, 010.23.67.025, 010.23.67.026 - Fax 010.93.01.018
                                               - Via Antonio Rosmini n. 10 - 20017 Rho (MI) - Tel. 02.93.21.65.60 - Fax 02.93.08.887
                 e-mail: info@linformatorenuovo.191.it

P.IVA 06132730968

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